Albo Pretorio

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Regolamento per la gestione dell’albo pretorio on-line (in fase di approvazione)
Normativa
L’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che: “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità  legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1 gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1 gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità  legale”. Il termine per la pubblicazione telematica degli atti è stato prorogato con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 (vedi Allegato) al 1 gennaio 2011.

Nell’ambito delle Linee guida per i siti web della PA è stato realizzato da DigitPA, ora divenuta Agenzia per l’Italia Digitale, un vademecum: Modalità  di pubblicazione dei documenti nell’Albo online.

Secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA, la sezione del sito web dedicata all’Albo pretorio deve essere raggiungibile dalla homepage e deve avere l’etichetta di “Pubblicita’ legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o “Albo online”. La responsabilità  della pubblicazione online è del Responsabile del procedimento di pubblicazione individuato dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Responsabile della Pubblicazione:
Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa Morsellino

  • La pubblicazione on line deve garantire:
  • autorevolezza e autenticità  del documento pubblicato;
  • conformità  all’originale, cartaceo o informatico;
  • preservazione del grado di giuridicità  dell’atto ossia non degradazione dei valori giuridici e probatori degli atti pubblicati sul sito web;
  • inalterabilità  del documento pubblicato;
  • possibilità  di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne preservi la validità  giuridica e probatoria.