Al personale docente a tempo determinato
Al personale ATA a tempo determinato
Al DSGA
Agli atti
Circolare N. 85 del 13 ottobre 2026
Oggetto: Integrazione alla circolare relativa alla fruizione delle ferie del personale docente e ATA a tempo determinato – Obbligo di informazione formale e disposizioni in materia di monetizzazione delle ferie non godute – D.L. 7 agosto 2026, n. 144, convertito dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174;
VISTO l’art. 35 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, relativo alle ferie del personale assunto a tempo determinato;
VISTI l’art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni contrattuali vigenti in materia di ferie del personale scolastico;
CONSIDERATO che la normativa vigente pone a carico dell’Amministrazione l’obbligo di garantire l’effettiva fruizione delle ferie e di invitare formalmente il personale a usufruirne, informandolo tempestivamente delle conseguenze della mancata fruizione;
CONSIDERATO che la disciplina introdotta dal citato decreto-legge, come convertito, si applica alle ferie maturate successivamente al 7 ottobre 2026;
INTEGRA
la precedente circolare relativa alla fruizione delle ferie del personale docente e ATA a tempo determinato, come segue.
1. Programmazione e fruizione delle ferie
Il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato è invitato a programmare e richiedere tempestivamente la fruizione delle ferie maturate, secondo le modalità previste dall’Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto della durata del contratto, del servizio prestato e delle esigenze organizzative.
Per il personale docente, la fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche avviene nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili, fatte salve le giornate nelle quali siano previste attività di servizio che ne impediscano il godimento.
2. Informativa formale sulle ferie e sulle conseguenze della mancata fruizione
In attuazione dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal D.L. n. 144/2026, convertito dalla legge n. 174/2026, l’Amministrazione provvede a informare formalmente il personale interessato della necessità di fruire delle ferie maturate, indicando, per quanto possibile, i periodi utili alla loro fruizione e le modalità per presentare le relative richieste.
Il personale è informato che le ferie non fruite entro il termine previsto dalla normativa vigente, o entro l’eventuale periodo di riporto autorizzato, possono essere perdute e non possono essere sostituite da un’indennità finanziaria qualora la mancata fruizione sia riconducibile a una scelta consapevole del lavoratore, della quale l’Amministrazione è tenuta a fornire la prova.
La presente comunicazione costituisce pertanto formale invito a programmare e fruire delle ferie maturate, nel rispetto dei termini contrattuali e delle esigenze di servizio.
3. Eventuale collocazione d’ufficio
Qualora il dipendente non presenti la richiesta di ferie, l’Amministrazione valuterà le misure organizzative necessarie a garantirne l’effettiva fruizione, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni contrattuali, del calendario scolastico e delle esigenze di servizio.
L’eventuale collocazione d’ufficio dovrà essere comunicata formalmente all’interessato, con indicazione del periodo individuato e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina applicabile.
4. Monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro
Si informa il personale che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal D.L. n. 144/2026, convertito dalla legge n. 174/2026, le ferie possono essere sostituite dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
La mancata fruizione delle ferie che dipenda da una scelta consapevole del lavoratore, adeguatamente dimostrata dall’Amministrazione, non dà diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto.
Resta fermo che l’eventuale riconoscimento dell’indennità sostitutiva deve essere valutato in relazione alle ferie effettivamente maturate e non godute, alla concreta possibilità di fruirne durante il rapporto di lavoro e alle disposizioni normative e contrattuali applicabili.
Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle ferie maturate successivamente al 7 ottobre 2026, ferma restando la disciplina applicabile alle ferie maturate in precedenza.
5. Adempimenti dell’Amministrazione
Gli uffici competenti sono invitati a curare la tracciabilità delle comunicazioni inviate al personale, degli inviti alla fruizione delle ferie, delle eventuali richieste presentate e dei provvedimenti adottati, conservando agli atti la relativa documentazione.
La presente integrazione costituisce parte integrante della precedente circolare e viene pubblicata per assicurare la corretta informazione del personale e la puntuale applicazione delle disposizioni vigenti.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppa Morsellino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n.39/93
Barbara Prezzavento
Personale amministrativo